FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SICUREZZA LAVORO
Il 26 gennaio del 2012 entrava in vigore l’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 sulla formazione in materia di sicurezza del lavoro. Tale accordo prevedeva una formazione articolata su vari livelli: per i lavoratori formazione generale e formazione specifica in relazione al codice ATECO di appartenenza dell’Azienda suddivisa su tre livelli basso, medio ed alto rischio; formazione aggiuntiva dei preposti; formazione dei dirigenti. Inoltre venivano stabiliti i necessari aggiornamenti quantificati in 6 ore per ciascuna delle figure menzionate con scadenza quinquennale. Se l’attività lavorativa prevede l’impiego di sostanze chimiche pericolose, attrezzature, macchinari, DPI di terza categoria, ecc. è necessario procedere anche ad una specifica attività di addestramento sul luogo di lavoro.
Per evitare di incorrere inconsapevolmente in sanzioni ricordiamo l’assoluta necessità di verificare le date di erogazione della formazione ed addestramento al personale per la programmazione dell’erogazione o dell’aggiornamento; a tale riguardo si ricorda come, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016, la formazione e l’aggiornamento in modalità E-learning sono possibili solamente per le Aziende a rischio basso mentre per i lavoratori inseriti in Aziende a rischio medio o alto, o comunque che pur essendo inseriti in Aziende a rischio basso svolgono attività lavorative assimilabili ai rischi medio ed alto, tale possibilità non è ammessa.
Nel caso il datore di lavoro o il dirigente delegato omettano di erogare la formazione – e l’aggiornamento – previsti dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti nonché ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 81/2008 così come integrato dal D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, prevede arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €; tale sanzione viene raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.