Il giorno 24 aprile 2020 il Governo, i sindacati e le imprese hanno firmato un protocollo per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro in vista della fase di progressiva riapertura delle attività che dovrebbe cominciare il 4 maggio prossimo. Dopo una lunga trattativa, le parti hanno raggiunto l’accordo per aggiornare il documento del 14 marzo scorso.
Dalla lettura del protocollo, in buona sostanza, non ci sono grandi novità, tranne forse la premessa ove si cita esplicitamente che “la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Pertanto, nei confronti delle aziende inadempienti si potrà disporre anche la riduzione o sospensione temporanea delle attività.
Le novità rispetto al protocollo precedente possono essere così riassunte:
Rientro in azienda per i positivi solo con il tampone negativo
Il protocollo in esame prevede che l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid 19 dovrà essere preceduto da una comunicazione con allegata la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Come vedremo nel prossimo paragrafo inoltre a tale certificazione seguirà inoltre una visita di idoneità da parte del medico competente prima del rientro effettivo in azienda.
Rafforzato il ruolo del medico competente
Il medico competente dovrà segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Inoltre, per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione, il medico competente, dopo che è stato presentato il certificato che attesta il tampone negativo rilasciato dal dipartimento di prevenzione competente, dovrà effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, per verificare l’idoneità alla mansione e profili specifici di rischiosità.
Orari differenziati, turnazione e riposizionamento nei luoghi di lavoro
Andrà ridefinita l’articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. Dovrà essere previsto un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Viene anche indicato che per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. Pertanto, si potranno introdurre barriere di separazione con pannelli in plexiglas o mobilio, o ricavare spazi da uffici inutilizzati (come le sale riunioni, dal momento in cui si prevede il ricorso di norma a riunioni in videoconferenza, essendo sostanzialmente vietate quelle che richiedono la presenza delle persone).
Dispositivi di protezione individuale
E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
Limiti all’accesso di fornitori esterni
Per l’accesso di fornitori esterni dovranno essere individuate specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, con percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale impiegato nei reparti o uffici aziendali.
Novità sul Comitato
Già il precedente protocollo aveva previsto la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Ma laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Infine, si prevede che potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
Nel DPCM 26 aprile 2020, allegati 7 e 8, sono altresì riportati gli specifici Protocolli condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e nei trasporti e logistica, per la gestione degli specifici settori produttivi.