RISCHIO CORONAVIRUS – DPCM 3 novembre 2020
L’ultimo Decreto ha previsto la classificazione del territorio nazionale in 3 fasce di rischio crescenti: Scenario 2, Scenario 3 e Scenario 4.
Per lo SCENARIO 2 (che riguarda tutte le Regioni e le Province Autonome) sono stabilite una serie di restrizioni, tra le quali:
- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
- Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Attività produttive
Salvo le attività lavorative esplicitamente interrotte (musei, palestre, teatri, ecc.) tutte le attività produttive industriali e commerciali continuano la loro attività rispettando i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 del 24/04/20 nonché le Linee Guida emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.
Per lo SCENARIO 3 (definito con ordinanza dal Ministero della Salute) sono stabilite una serie di restrizioni, tra le quali:
- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con Scenario 3, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo.
Per lo SCENARIO 4 (definito con ordinanza dal Ministero della Salute) sono stabilite una serie di ulteriori restrizioni, tra le quali:
- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con Scenario 4, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- E’ vietato ogni spostamento all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona.
- I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.
Riassumendo:
- Devono essere attivamente applicati i Protocolli e le Linee Guida per la prevenzione e la protezione dal COVID-19.
- Ove non strettamente necessaria la presenza deve essere attuato il contratto di lavoro agile per le categorie ove è consentito applicarlo.
- Nelle zone con Scenario di rischio 3 e 4 gli spostamenti devono essere motivati.
In allegato:
- DPCM 03 novembre 2020
Grazie per l’attenzione e per il Vostro tempo.
ECO-syn S.r.l.
Per qualsiasi chiarimento Vi invitiamo a contattare i nostri Uffici di Pradamano, telefonando allo 0432/640001.