D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Il 22 ottobre è entrato in vigore il D.L. 146/2021 che prevede una serie di interventi riguardanti misure fiscali ed economiche ed anche riguardanti la sicurezza sul lavoro.
Le misure inerenti la sicurezza sul lavoro sono riportate all’art. 13 “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che va a integrare l’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta non solo dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per quanto di specifica competenza, ma anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro ampliando, di fatto, il numero degli “ispettori” abilitati a controllare l’attuazione della normativa.
Viene modificato integralmente all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 riguardante le “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta il provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in “nero” ed in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 che prevede le fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione, tra questi:
“Mancata nomina del RSPP”
“Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi”
“Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione”
“Mancata formazione ed addestramento”
Viene inoltre inserito un ulteriore punto:
“Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.”
A differenza del passato non è più ritenuta necessaria la reiterazione del reato ma basta che sia rilevata una sola volta.
Gli effetti della sospensione “possono” essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Tra le condizioni per la revoca della sospensione c’è “la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I” ed il pagamento di una ulteriore sanzione aggiuntiva del procedimento penale.
Allegato I
(articolo 13, comma 1, lett.g)
Sostituisce l’Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ALLEGATO I
(articolo 14, comma 1)
Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
|
1 |
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 |
Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Se siete interessati a maggiori informazioni Vi invitiamo a contattare i nostri Uffici a Pradamano, telefonando allo 0432/640001.
Grazie per l’attenzione e per il Vostro tempo.
ECO-syn S.r.l.