Legge di conversione del Decreto 146/2021 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del D.L. 146/2021 che prevede una serie di interventi riguardanti misure fiscali ed economiche ed anche riguardanti la sicurezza sul lavoro. Tale legge non ha solo recepito il Decreto ma ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni che vanno a modificare definitivamente il D.Lgs. 81/2008.
Le misure inerenti la sicurezza sul lavoro sono riportate all’art. 13 “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che va a integrare l’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta non solo dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per quanto di specifica competenza, ma anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ampliando, di fatto, il numero degli “ispettori” abilitati a controllare l’attuazione della normativa.
Viene modificato integralmente all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 riguardante le “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta il provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato in “nero” ed in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 che prevede le fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione.
A differenza del passato non è più ritenuta necessaria la reiterazione del reato ma basta che sia rilevata una sola volta.
Tra le attività la cui omissione comporta il provvedimento di sospensione è prevista la:
“Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.”
Difatti il nuovo Decreto modifica integrando anche le funzioni dei preposti che diventano il fulcro della sorveglianza attiva del rispetto delle misure di prevenzione e protezione.
Ulteriori integrazioni sono apportate alla formazione in materia di sicurezza del lavoro con la riduzione da cinque a due anni l’aggiornamento dei preposti, la previsione della registrazione dell’addestramento e l’introduzione della formazione obbligatoria anche per i datori di lavoro, cosa che in precedenza era prevista solo per coloro che ricoprivano la funzione di RSPP. In generale viene rimessa alla Conferenza Stato Regioni la definizione di un Accordo – da adottarsi entro il 30/06/2022 – di riordino di tutta la materia inerente la formazione.
Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
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1 |
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 |
Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
12 – bis |
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto |
Euro 3.000 |
In allegato:
– Riepilogo delle modifiche principali apportate al D.Lgs. 81/2008.
– Estratto della Legge di conversione e delle modifiche ed integrazioni del D.L. 146/2021.
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ECO-syn S.r.l.