L’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 sancisce che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con durata, contenuti minimi e le modalità definiti mediante Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tali accordi prevedono che ogni lavoratore riceva una formazione Generale e Specifica in relazione ai rischi cui è esposto, che i Preposti ricevano una formazione aggiuntiva, che i Dirigenti siano adeguatamente formati con una formazione dedicata; formazione specifica viene poi prevista per gli Addetti Antincendio, Addetti al Primo Soccorso, Addetti conduzione macchine particolari, ecc. Gli Accordi stabiliscono anche i termini dell’aggiornamento. Sempre l’Art. 37 stabilisce le sanzioni per il datore di lavoro o il dirigente delegato per la mancata formazione:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.