In data 11 ottobre 2024 è entrato in vigore il D.lgs. 4 settembre 2024 n.135 “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” il quale aggiorna il D.lgs. 81/2008, introducendo importanti novità per quanto concerne la gestione delle sostanze tossiche per la riproduzione umana di categoria 1A (effetti reprotossici certi e noti) e 1B (effetti reprotossici presunti) negli ambienti di lavoro. Trattasi di agenti chimici che possono comportare gravi o irreversibili alterazioni delle funzioni sessuali maschili e femminili, della fertilità nonché del sano sviluppo del feto.
L’approccio generale di prevenzione volto al rafforzamento della tutela della salute dei lavoratori previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. risiede, ove tecnicamente ed economicamente possibile, nell’eliminazione o nella sostituzione di tali sostanze dai cicli produttivi. Qualora ciò non fosse realizzabile tale aspetto deve rientrare nelle pratiche di prevenzione e protezione cogenti.
In presenza nell’ambiente di lavoro della nuova categoria di agenti introdotta, il Decreto obbliga il datore di lavoro a provvedere all’aggiornamento della valutazione del rischio cancerogeno (Titolo IX, Capo II D.lgs. 81/2008).
Lo stesso datore di lavoro, ove necessario, dovrà provvedere anche all’aggiornamento della valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I D.lgs. 81/2008).
Il Decreto rinnova al datore di lavoro la prescrizione di organizzare la specifica, sufficiente e adeguata formazione e informazione dei lavoratori esposti sui rischi, nonché sugli esiti della valutazione dei rischi connessi alla presenza di tali sostanze, prima che questi siano adibiti all’attività, con aggiornamenti almeno quinquennali, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi stessi.
I lavoratori interessati, inoltre, devono essere inscritti nell’apposito Registro degli esposti, da trasmettere agli Organi di controllo (es. INAIL) con modalità e periodicità stabilite dalla normativa, e sottoposti, secondo protocolli definiti dal medico competente, a sorveglianza sanitaria al fine di monitorare l’impatto dell’esposizione sul loro stato di salute, compreso, ove necessario, lo screening biologico.
Il Registro degli esposti e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere conservate a cura del datore di lavoro per almeno cinque anni dalla data di cessazione dell’esposizione.
Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi e dei limiti di esposizione prescritti comporta sanzioni amministrative e penali, oltre che civili e risarcitorie, a carico del datore di lavoro e, in caso di corresponsabilità accertata, delle figure in posizione di garanzia (dirigenti, preposti).
Qualora riscontriate la presenza nel ciclo produttivo delle sostanze in oggetto Vi invitiamo a contattare i nostri Uffici per maggiori informazioni telefonando allo 0432/640001.