ll R.E.N.T.R.I. è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
La sigla R.E.N.T.R.I è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, stabilito dal Decreto 4 Aprile 2023, n. 59.
L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.
Il R.E.N.T.R.I. introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
In particolare, il R.E.N.T.R.I. consente di:
- mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
- sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
- gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.
SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti che rientrano negli obblighi di cui all’articolo 188 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, identificati come Operatori, sono:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
Inoltre, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, il decreto rimanda all’articolo 189 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti;
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi.
Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g);
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
I soggetti sopra individuati accedono all’area Operatori per iscriversi al R.E.N.T.R.I. con le tempistiche stabilite dal regolamento di funzionamento del R.E.N.T.R.I..
L’accesso all’area è riservato alle imprese, agli enti ed altri soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.R.I. e a coloro che intendano volontariamente aderirvi.
L’accesso all’area Operatori sarà attivato a partire dal 15 dicembre 2024.
STRUTTURA E FUNZIONI DEL R.E.N.T.R.I.
Il R.E.N.T.R.I. è suddiviso in:
- a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
- b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.
Gli operatori iscritti, che NON dispongono di un sistema gestionale interoperabile con il R.E.N.T.R.I., accedendo all’area, possono utilizzare i servizi messi a disposizione dal R.E.N.T.R.I. per:
- Gestire il registro di carico e scarico in modalità digitale assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
- Emettere il FIR in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
- Trasmettere la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia) agli altri operatori coinvolti nelle fasi del trasporto;
- Scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia);
- Emettere i FIR in modalità digitale assolvendo alla vidimazione, compilazione e sottoscrizione digitale del formulario;
- Trasmettere i dati al R.E.N.T.R.I. contenuti nel registro di carico e scarico e nel FIR con frequenza almeno mensile.
Invece gli operatori iscritti, che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il R.E.N.T.R.I. (Registro di carico e scarico rifiuti con software gestionale), ma NON dispongono di soluzioni autonome di firma remota, accedendo all’area, possono scaricare il certificato emesso dal R.E.N.T.R.I. di tipo sigillo elettronico per l’applicazione della firma digitale in modalità remota al fine di trasmettere i dati al R.E.N.T.R.I., nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l’interoperabilità applicativa da e verso le P.A.
Infine, tutti gli operatori iscritti, accedendo a questa area possono:
- Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria attraverso il canale PagoPA;
- Consultare le informazioni relative alla propria anagrafica e ai dati trasmessi al R.E.N.T.R.I..
L’accesso al sistema avviene con strumenti digitali di autenticazione quali:
- SPID per persona fisica;
- SPID per persona giuridica;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Carta di Identità Elettronica (CIE).
Nel caso di dispositivi di identità digitale intestati a persona fisica, questa deve avere poteri per rappresentare l’impresa oppure deve essere stata incaricata ad operare dall’impresa o dall’ente o dall’organizzazione tramite apposita procedura attuabile attraverso i servizi messi a disposizione dal R.E.N.T.R.I.
TERMINI PER LA STAMPA DEL FORMAT DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO E PER LA VIDIMAZIONE DEI FIR E DEI REGISTRI DIGITALI
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).
Il servizio sarà accessibile attraverso il portale R.E.N.T.R.I. e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
Gli operatori non tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.R.I. entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.
Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal R.E.N.T.R.I. a partire dal 23 gennaio 2025.
I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.
TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL R.E.N.T.R.I. PREVISTE DALL’ART. 13 D.M. N. 59/2023
Categorie | Iscrizione al R.E.N.T.R.I. | Tenuta registri in formato digitale | Utilizzo del nuovo modello di formulario | Emissione formulario in formato digitale | Utilizzo del registro cartaceo nel nuovo formato |
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti che svolgono attività industriale e artigianale, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali | Dal 15/12/2024 entro il 13/02/2025 | Dal 13/02/2025 | Dal 13/02/2025 | dal 13/02/2026 | // |
enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti | Dal 15/06/2025 entro al 14/08/2025 | Dalla data di iscrizione al R.E.N.T.R.I. | Dal 13/02/2025 | dal 13/02/2026 | Dal 13/02/2025 |
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti | Dal 15/12/2025 al 13/02/2026 | Dalla data di iscrizione al R.E.N.T.R.I. | Dal 13/02/2025 | dal 13/02/2026 | Dal 13/02/2025 |
Cosa fare per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti che svolgono attività industriale e artigianale, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali:
- Dal 15/12/2024 sarà possibile eseguire l’iscrizione al R.E.N.T.R.I.;
- Incaricare le persone fisiche che potranno operare nel portale R.E.N.T.R.I.;
- Dal 23/01/2025 sarà possibile vidimare il registro di carico e scarico in formato digitale;
- Dal 23/01/2025 sarà possibile vidimare i formulari in formato digitale;
- Dal 13/02/2025 utilizzo del nuovo registro digitale R.E.N.T.R.I..
Cosa fare per enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti:
- Dal 04/11/2024 sarà possibile stampare il registro cartaceo nel nuovo formato (chi è in possesso di software gestionale dovrà stampare e vidimare le pagine in bianco);
- Dal 04/11/2024 sarà possibile vidimare il registro rifiuti in CCIAA (si ricorda che a partire dalla data del 13/02/2025 non sarà possibile eseguire movimenti fintanto che il nuovo registro non sarà vidimato);
- Dal 13/02/2025 sarà obbligatorio utilizzare il registro cartaceo nel nuovo formato;
- Dal 15/06/2025 al 14/08/2025 sarà possibile procedere all’iscrizione al R.E.N.T.R.I.;
- Incaricare le persone fisiche che potranno operare nel portale R.E.N.T.R.I. tramite portale.
Cosa fare per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti:
- Dal 04/11/2024 sarà possibile stampare il registro cartaceo nel nuovo formato (chi è in possesso di software gestionale dovrà stampare e vidimare le pagine in bianco);
- Dal 04/11/2024 sarà possibile vidimare il registro rifiuti in CCIAA (si ricorda che a partire dalla data del 13/02/2025 non sarà possibile eseguire movimenti fintanto che il nuovo registro non sarà vidimato);
- Dal 13/02/2025 sarà obbligatorio utilizzare il registro cartaceo nel nuovo formato;
- Dal 15/12/2025 al 13/02/2026 sarà possibile procedere all’iscrizione al R.E.N.T.R.I. entro le tempistiche stabilite dal Decreto;
- Incaricare le persone fisiche che potranno operare nel portale R.E.N.T.R.I. tramite portale.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.rentri.gov.it.
Per un’analisi puntuale del caso specifico e per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare i nostri Uffici telefonando allo 0432/640001.