Dal 18/09 è accessibile il Portale F-Gas,
dal 25/09 parte l’obbligo comunicazione degli interventi.
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il nuovo decreto nazionale D.P.R. 146 del 16/11/2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), il quale da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.
Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.
Quali novità principali?
Nuove attività
La prima è l’estensione del campo di applicazione anche alle seguenti attività, non presenti nel precedente D.P.R.:
- attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse;
- attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas;
- attività (quali installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero) su commutatori elettrici contenenti f-gas;
- Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.
La nuova Banca Dati
L’obiettivo del decreto è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti (come già avviene per il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate).
Chi è obbligato
Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.
Abrogazione dichiarazione F-gas
Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 146/2018, il quale abroga il suo predecessore (D.P.R. 43/2012), decade anche quanto riportato all’articolo 16 comma 1 del decreto abrogato, nonché l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.
In sostituzione di tale obbligo, è stata infatti istituita la Banca dati, di cui sopra, che obbliga quindi gli operatori di settore, e non più gli utenti, alla comunicazione telematica delle informazioni. Tuttavia, l’obbligo di mantenimento dei registri per gli utenti rimane invariato