Dopo le quattro versioni del modulo di autocertificazione per gli spostamenti, in questo periodo di Pandemia mondiale da Coronavirus COVID-19, continuano a circolare informazioni incontrollate sull’obbligo “formale” di “aggiornare il DVR”.
Finalmente un po’ di chiarezza viene attuata da parte degli organi dello Stato preposti.
Con una Nota dell’Ispettorato del Lavoro del 13/03/2020 vengono precisate le modalità di attuare il dettato legislativo, dove si riporta testualmente come fermo restante che “la valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali sono rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti ”, “si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione” ovvero “per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR”.
Tale aspetto era già stato considerato dalle “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” della Regione Veneto, ribadito nell’aggiornamento del 26/03/2020: “In tale scenario in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione”.
In sostanza cosa devono fare le Aziende?
Documentare quello che hanno di fatto attuato (informazione, definizione smart working, sospensione attività non necessarie, pianificazione accessi, ecc.), nel rispetto delle Leggi Nazionali (in attuazione al Protocollo del 14/03/2020), eventualmente in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente e l’RLS ove previsto.
In allegato:
- Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 13/03/20
- Regione Veneto: Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari 26/03/20.
Grazie per l’attenzione e per il Vostro tempo.
ECO-syn S.r.l.