Proroga delle scadenze relative a comunicazioni sui rifiuti
(Art. 113 del DL 17 marzo 2020, n. 18)
Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e
di Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera
(Decreto Regione FVG n° 1828/AMB del 20/04/2020)
Sono approvate le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed ai Gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006, in considerazione delle misure urgenti adottate dallo Stato per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19:
a) la trasmissione con frequenza annuale dei risultati del Piano di monitoraggio e controllo anche per i Gestori le cui autorizzazioni AIA prevedono una frequenza semestrale;
b) il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la trasmissione da parte dei Gestori AIA, anche mediante l’inserimento nel Software AICA, della relazione annuale che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’AIA;
c) il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la trasmissione del Piano di gestione solventi previsto nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e nelle AIA;
d) per tutti gli impianti in esercizio durante l’emergenza COVID-19, dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 – salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale – le manutenzioni ed il controllo dei punti critici affidati a ditte terze e che consentono di gestire correttamente l’impianto (come ad esempio le analisi sui rifiuti in ingresso o in uscita per gli impianti di gestione rifiuti, le analisi sulla qualità dello scarico e dei fanghi dei depuratori), non devono essere sospesi e possono essere sostituiti da controlli alternativi che i Gestori devono comunicare ad ARPA ed al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento della Regione FVG in caso di installazioni AIA ovvero al solo Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento della Regione FVG in caso di imprese autorizzate alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006;
e) di dispensare gli impianti non in esercizio dall’obbligo dei pertinenti controlli prescritti nelle AIA e nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006, fermo restando l’obbligo di provvedere alla messa in sicurezza delle aree di lavorazione e di stoccaggio, delle attrezzature e dell’impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali.