Aggiornamento Decreto riguardante “L’Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 22 gennaio 2019 – in vigore dal 16 marzo 2019 – Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il decreto summenzionato risulta rilevante sia per la presenza dei criteri generali di sicurezza relativi, appunto, alle prassi di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, sia le indicazioni, con varie novità, in materia di formazione.
La prima novità che troviamo rispetto alla normativa precedente è che ora la formazione riguarda solamente i lavoratori ed i preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica.
Non vi è più l’estensione della formazione – presente sul precedente decreto, il Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 (che risulta abrogato dal 15 marzo scorso) – ai lavoratori “comunque addetti ad attività in presenza di traffico”.
I moduli e gli argomenti del corso di formazione
Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è “strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:
- modulo giuridico – normativo della durata di 1 ora;
- modulo tecnico della durata di 3 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
- prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- modulo pratico della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
- prova di verifica finale (prova pratica)”.
Riportiamo brevemente gli argomenti che devono essere trattati:
- Modulo Giuridico normativo (1 ora):
- Cenni sugli articoli del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
- Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;
- Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico.
- Modulo Tecnico (3 ore):
- Nozioni sulla segnaletica temporanea.
- I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;
- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
- Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (con riferimento all’Allegato I del decreto).
- Modulo Pratico (4 ore):
- Tecniche di installazione, integrazione, revisione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
- Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento);
- Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);
- Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
- Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”;
- Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.
- Tecniche di installazione, integrazione, revisione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
L’Allegato II riporta poi nel dettaglio anche il percorso formativo per i preposti che “è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:
- modulo giuridico – normativo della durata di 3 ore;
- modulo tecnico della durata di 5 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
- prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
- prova di verifica finale (prova pratica).
Infine l’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito “per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa”.